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Art. 1 DENOMINAZIONE
E' costituita nel rispetto del codice civile e della L. 11 agosto 1991, n. 266 l’Associazione di volontariato denominata “Volontari Olimpici Torino 2006” siglabile “V.OL.TO.”, che è indipendente, apolitica, aconfessionale e opera senza fini di lucro.
Art. 2 SEDE
L' Associazione ha sede legale in Torino, potrà istituire sedi secondarie, uffici e rappresentanze in ogni località. Le variazioni di sede nel comune, deliberate dall’organo competente ai sensi dell’art. 12, non necessitano di modifica statutaria e devono essere comunicata entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta. |
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Art. 3 DURATA
La durata dell’Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2060 e può essere prorogata con delibera degli associati.
Art. 4 FINALITA’
L’Associazione non ha fini di lucro ed ha per obiettivo esclusivamente finalità di carattere sociale.
Per meglio perseguire le sue finalità, l’Associazione, nello svolgimento delle sue attività, potrà instaurare ogni forma di collegamento e collaborazione con enti pubblici e privati, sia in Italia che all’estero, che non siano in contrasto con la natura dell’Associazione.
Art. 5 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE
L’Associazione, nel rispetto delle finalità di cui all’articolo precedente, svolge attività di utilità sociale prevalentemente nell’ambito del territorio della Regione Piemonte. In particolare si occupa di:
- fornire supporto organizzativo di volontariato alle varie manifestazioni civiche, provinciali e regionali al fine di garantire alla collettività una più sicura partecipazione;
- fornire supporto organizzativo di volontariato alle varie manifestazioni locali, nazionali e internazionali, anche con servizi di interpretariato a favore di ospiti stranieri;
- fornire aiuto solidaristico a favore di fasce disagiate, in particolar modo a disabili (trasferimenti, assistenza, guida, consigli e ogni quant’altro necessitano) in occasione di eventi sportivi, attività scolastiche e manifestazioni in genere.
- collaborare con scuole e istituiti per la realizzazione e lo sviluppo di attività di utilità sociale e di educazione civica; sviluppare progetti solidaristici o formativi da realizzare in proprio o per terze parti.
- fornire consulenza e collaborazione ad enti e/o strutture pubbliche per l’organizzazione di eventi e manifestazioni di carattere sociale al fine di promuovere la città di Torino, la Provincia di Torino e la Regione Piemonte in Italia e all’estero; gestire, per conto degli stessi, la selezione, formazione ed addestramento di volontari non facenti parte dell’associazione che intendono partecipazione agli eventi stessi.
- creare gruppi di volontari di supporto per eventi sportivi di portata nazionale e internazionale;
- supportare l’organizzazione di incontri, convegni, seminari, corsi, fiere, mostre e ogni altro tipo di evento.
- svolgere attività editoriale e di distribuzione di pubblicazioni sia in forma tradizionale che mediante mezzi informatici;
- operare sul territorio per la crescita culturale della Città di Torino, della Provincia di Torino e della Regione Piemonte;
- sviluppare la conoscenza, lo scambio di informazioni, le collaborazioni e le esperienze tra gli associati;
L’Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.
Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.
Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.
Art. 6 SOCI
Possono essere Soci dell’Associazione tutte le persone fisiche (cittadini italiani o stranieri) che condividono le finalità dell’Associazione le quali acquistano la qualità di Socio con l’accoglimento, da parte del Consiglio Direttivo, della domanda presentata allo stesso Consiglio Direttivo e con il versamento della quota associativa annuale.
I Soci compongono l’Assemblea, il loro numero è illimitato.
E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e la trasmissibilità della quota associativa annuale.
Le attività dei Soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono prevalentemente svolte a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'Associazione può riconoscere il rimborso ai Soci delle spese documentate ed autorizzate. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
L'associazione, in caso di particolare necessità, può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro il limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta.
Art. 7 CATEGORIE DEI SOCI
L’Associazione è costituita dalle seguenti categorie dei soci:
- Soci fondatori
- Soci olimpici
- Soci ordinari
- Soci onorari
- Soci sostenitori
Sono Soci fondatori coloro che sono intervenuti alla costituzione dell’Associazione e indicati come tali nell'atto costitutivo.
Sono Soci olimpici coloro che pagano la quota associativa annuale e provengono, quali volontari, dall’esperienza delle Olimpiadi di Torino 2006.
Sono soci ordinari coloro che, pur in assenza della precedente esperienza di volontariato olimpico, condividono le finalità dell’Associazione, vi aderiscono e pagano la quota associativa annuale.
Sono Soci onorari coloro che abbiano particolari benemerenze, e in particolare coloro che nel passato hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo. Sono nominati in via permanente dal Consiglio Direttivo.
Sono Soci sostenitori coloro che contribuiscono in maniera rilevante agli oneri per il funzionamento dell’Associazione. Vengono nominati dal Consiglio Direttivo.
Art. 8 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
A tutti gli Associati sono riconosciuti identici diritti e devono ottemperare ai medesimi obblighi.
In particolare, tutti gli Associati:
- possono essere eletti alle cariche associative;
- hanno diritto di voto, anche per delega, nell’Assemblea;
- hanno diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto;
- hanno diritto, ovvero sono tenuti, a prestare il lavoro preventivamente concordato;
- hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione;
- hanno diritto di frequentare i locali dell’Associazione;
- hanno diritto a recedere dall’appartenenza all’Associazione;
- sono tenuti a rispettare il presente Statuto, i regolamenti interni, le delibere prese dagli organi sociali;
- sono tenuti al versamento della quota associativa, da effettuare al momento dell’accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, e per il rinnovo entro il 31 gennaio di ogni anno;
- sono tenuti alla propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate;
Gli associati che prestano attività di volontariato devono essere assicurati dall'organizzazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
Il comportamento del Socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.
Art. 9 CRITERI DI AMMISSIONE DEL SOCIO
L’ammissione di Soci è libera.
L’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo e subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati e accompagnata dalla presentazione di almeno un Socio.
La domanda di ammissione deve contenere l’impegno ad osservare il presente Statuto, l’eventuale regolamento interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo. In caso di diniego espresso dal Consiglio Direttivo, che deve essere sempre motivato, è ammesso ricorso all’assemblea dei soci. La qualità di socio è intrasmissibile.
La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.
Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.
L’elenco dei Soci dell’Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.
Art. 10 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO
La perdita della qualità di Socio avviene per:
- dimissioni volontarie;
- mancato versamento della quota associativa annuale;
- mancato rispetto del presente Statuto;
- per inadempienza o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione;
- indegnità, deliberata dal Consiglio Direttivo, previa contestazione in contraddittorio all’Associato;
- morte.
Il Socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente del Consiglio Direttivo.
L'esclusione del Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e viene ratificata dall'Assemblea dei Soci durante la prima riunione utile.
I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.
Art. 11 ORGANI SOCIALI
Gli organi dell'Associazione sono:
- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.
Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a puro titolo gratuito.
Art. 12 ASSEMBLEA
L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione.
Hanno diritto di partecipare all’Assemblea tutti i Soci che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vice Presidente, in mancanza o assenza dei predetti, l’Assemblea è presieduta dalla persona eletta dai presenti a maggioranza.
Il Presidente è assistito da un Segretario da lui stesso designato, incaricato di redigere il verbale dell’adunanza e delle deliberazioni dell’Assemblea, verbale che viene trascritto nell’apposito libro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
L’Associato può delegare un altro Associato a rappresentarlo in Assemblea. Ciascun Associato non può rappresentare più di tre Soci.
L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, per il trasferimento della sede legale oppure per lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
L’Assemblea, in seduta ordinaria si riunisce:
- per approvare il bilancio consuntivo e preventivo e la relazione di attività;
- per discutere ed approvare i programmi di attività;
- per ratificare le esclusioni dei Soci deliberate dal Consiglio Direttivo;
- per ratificare la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- per ratificare l’importo della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
- per eleggere i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori;
- per ratificare il regolamento interno e le convenzioni con enti pubblici e privati su proposta e previa approvazione del Consiglio Direttivo;
L'Assemblea dei Soci è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci entro il mese di Aprile. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, su richiesta del Collegio dei Revisori o di almeno 1/10 dei soci. Le convocazioni sono effettuate mediante:
· Avviso scritto da inviare ai Soci con lettera semplice a mezzo posta, o a mezzo fax, o mediante posta elettronica con conferma di lettura, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
· Avviso affisso nei locali della Sede almeno quindici giorni prima.
Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.
In ogni caso la deliberazione s’intende adottata quando ad essa partecipano tutti i Soci in persona o per delega nonché i componenti l’intero Consiglio Direttivo e nessuno si oppone alla trattazione dell’argomento.
In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la maggioranza dei Soci aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta, in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza.
Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art. 13 CONSIGLIO DIRETTIVO
L’Assemblea, dopo aver fissato il numero, elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio direttivo è composto da un numero di membri tale da assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti che comunque non sia inferiore a tre e non superiore a diciotto.
I componenti del Consiglio direttivo restano in carica tre anni e possono essere riconfermati consecutivamente una sola volta, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l’Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.
Nei casi di dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un consigliere o decesso, l’Assemblea provvede tempestivamente a sostituirlo con un altro Associato, attingendo dall’elenco dei non eletti, che resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo e che potrà essere riconfermato.
La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Consiglio Direttivo stesso.
Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti.
Qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto.
La funzione di Consigliere, compresa quella di Presidente, è svolta gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute, adeguatamente documentate ed autorizzate o ratificate dal Consiglio Direttivo.
Al Consiglio Direttivo spetta:
- l’ordinaria e la straordinaria amministrazione;
- eleggere, a scrutinio segreto, tra i propri membri in seduta successiva all’Assemblea che lo ha nominato, le cariche sociali: il Presidente, il/i Vice Presidente, il/i Segretario e il/i Tesoriere;
- determinare l’importo della quota associativa annuale salvo ratifica dell’assemblea;
- accogliere le domande di ammissione dei nuovi Soci;
- nominare i Soci onorari e i Soci sostenitori;
- deliberare la perdita della qualità di Socio, quando ne accerti la morosità o ne dichiari la indegnità salvo ratifica dell’assemblea;
- predisporre il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo che sottoporrà all’approvazione dell’Assemblea;
- predisporre il Programma delle attività dell’Associazione;
- redigere e presentare all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
- sostituire i Soci con incarichi istituzionali, nel corso dell’esercizio, fino alle successive elezioni.
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, a cui deve essere allegato l’ordine del giorno. La convocazione deve avvenire con lettera semplice a mezzo posta, o a mezzo fax, o mediante posta elettronica con conferma di lettura, almeno otto giorni prima di quello fissato della seduta.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
Il Presidente dirige i lavori del Consiglio Direttivo, dei quali vengono redatti verbali, trascritti, a cura di un Consigliere all’uopo nominato dal Presidente, su appositi registri.
Salvo che non sia diversamente previsto da vigenti disposizioni di legge o dal presente statuto, le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti.
Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario.
Art. 14 PRESIDENTE
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione degli affari che vengono deliberati dal Consiglio Direttivo.
Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione; cura l’osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.
Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci, curando l’esecuzione delle relative deliberazioni ed adottando, nei casi d’urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione.
Spettano al Presidente tutti i poteri che il Consiglio Direttivo delibererà di assegnargli.
Art. 15 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall’Assemblea dei Soci, che durano in carica tre anni e possono essere confermati.
Il Collegio dei Revisori dei Conti redige una relazione ai bilanci annuali; verifica la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori, nonché degli atti amministrativi, dei contratti, delle entrate e delle uscite.
I Revisori dei Conti possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
Art. 16 ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE
Per il perseguimento delle finalità istituzionali, l’Associazione dispone delle seguenti entrate:
- le quote associative annuali;
- i contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- i contributi di privati;
- i contributi di organismi internazionali;
- i rimborsi derivanti da convenzioni;
- le entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali
- le oblazioni, le eredità e le donazioni;
In nessun caso i proventi derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali possono essere divisi, neanche in forme indirette, fra i Soci.
In rispetto della normativa vigente permane l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione di volontariato operante in identico o analogo settore.
Art. 17 BILANCIO
L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.
L’eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali.
L'Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo deve tenersi entro la data del 30 Aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.
Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo sono depositati presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni associato.
Art. 18 DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, della legge nazionale 266/1991, della normativa regionale e provinciale in materia.
Letto, approvato, confermato e visto per inserzione e deposito.
Torino, 20 Aprile 2010
Il Presidente
Leopoldo Borzino
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